Per aderire alla associazione e collaborare alla vita associativa, scaricare il modulo associativo, firmare, scannerizzare o fotografare e inviare a segreteria@rls-italia.it o via wathsapp 3479698171. 

Dopo conferma della richiesta, occorre versare la quota associativa di 30 euro a RLS-ITALIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
CODICE FISCALE: 95097300123           

Intestatario:       RLS - ITALIA ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE
Nome Banca: BPER BANCA S.P.A. 

IBAN (formato IT): IT 46 B 05387 10804000003632860 

IBAN (formato ISO):IT46 B053 8710 8040 0000 3632 860 BIC: BPMOIT22XXX

Al ricevimento del bonifico sarà inviata la tessera associativa per l'anno in corso.

Benefici Fiscali
Persona fisiche o le aziende che fanno una donazione a favore di  RLS-ITALIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE possono usufruire di benefici fiscali, inserendo il contributo versato tra gli oneri deducibili o tra le detrazioni per oneri.
Il regime di deducibilità fiscale si può applicare a tutte le donazioni (erogazioni liberali)

Persone Fisiche
E’ possibile:
dedurre dal tuo reddito le liberalità, in denaro o in natura, nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato qualunque sia il suo importo;

in alternativa

detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato, fino ad un massimo di 30.000,00 euro;

Aziende e Società
E’ possibile:
dedurre dal reddito imponibile le erogazioni liberali (donazioni) nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato previsto per le persone fisiche.

PER OTTENERE LA DEDUCIBILITA’
è necessario allegare il documento idoneo attestante il versamento effettuato alla propria dichiarazione dei redditi (ad es. contabile bancaria, estratto conto, vaglia postale), non sono quindi deducibili i versamenti in contanti ma solamente quelli effettuati attraverso il sistema bancario o postale (anche online).

OBBLIGHI E DIVIETI
I benefici derivanti dalle presenti disposizioni non possono essere cumulati con altri. Pertanto, le persone fisiche non potranno, per la stessa donazione, cumulare la detraibilità dalle imposte e la deducibilità dal reddito, dovendone scegliere una.
Tutti i soggetti donatori non potranno, inoltre, cumulare i benefici appena esposti con quelli derivanti da altre disposizioni che prevedono la detrazione o la deduzione per la medesima donazione.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 83, 104
Decreto ministeriale 28 novembre 2019, “Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore”.